Art. 5.
(Competenza legislativa, regole finanziarie e funzioni amministrative).

      1. Le disposizioni del presente capo si applicano, indipendentemente dall'ente o dal livello di governo al quale sono o saranno affidate le funzioni amministrative connesse all'esercizio della potestà legislativa, nel rispetto del principio di integrale finanziamento delle funzioni attribuite a ciascun livello di governo, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione:

          a) al finanziamento delle competenze già esercitate dalle regioni a statuto ordinario alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente legge;

          b) al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative che deriveranno, anche per gli enti locali, dal concreto esercizio dei poteri legislativi nelle materie che i commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa, concorrente o esclusiva, delle regioni a statuto ordinario. La disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene definito il trasferimento delle relative funzioni amministrative.

      2. Per le materie attribuite dalla Costituzione alla competenza legislativa delle regioni, queste definiscono con propria legge le regole di finanziamento delle attività amministrative da loro assegnate ad altri livelli di governo, assicurando a questi le risorse necessarie per la copertura degli oneri da sostenere per l'esercizio delle funzioni fondamentali, come individuate e allocate dalla legge statale. Lo Stato verifica il rispetto delle disposizioni del presente

 

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comma ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, secondo modalità definite nei decreti legislativi attuativi della presente legge.
      3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, sul finanziamento delle attività svolte dai comuni e dalle province alla data del 1o gennaio 2007.